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Sez. 2, Sentenza n. 6582 del 15/12/1984 (Rv. 438130 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - PRINCIPIO DELLA RECEDIBILITÀ DAL CONTRATTO PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLO STESSO IN TUTTO O IN PARTE - APPLICAZIONE AL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438130-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - PRINCIPIO DELLA RECEDIBILITÀ DAL CONTRATTO PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLO STESSO IN TUTTO O IN PARTE - APPLICAZIONE AL CONTRATTO PRELIMINARE - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio che il diritto della parte di recedere dal contratto, anche se collegato alla prestazione di una caparra penitenziale, non si sottrae alla regola generale, stabilita dall'art. 1373, primo comma cod. civ., secondo cui il recesso non può essere esercitato quando dopo la conclusione del contratto questo abbia avuto un principio di esecuzione, quando cioè l'effetto reale del contratto si è in tutto o in parte realizzato o la prestazione obbligatoria è stata in tutto o in parte adempiuta, trova applicazione anche in ordine al contratto preliminare, dal quale conseguono effetti anticipatori delle prestazioni corrispettive delle parti, come il versamento di un acconto sul prezzo e la consegna della cosa anteriormente alla stipulazione del contratto definitivo. (V 4478/76, mass n 383199; (V 3449/75, mass n 377616; (V 1126/70, mass n 346692; (V 2757/66, mass n 325255; (Conf 1915/80, mass n 405537, sulla prima parte; (Conf 4545/78, mass n 394220, sulla prima parte; (Conf 1098/62, sulla prima parte; (Conf 6507/79, mass n 403255, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)