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Sez. L, Sentenza n. 2640 del 20/04/1985 (Rv. 440436 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE DELLA SUA INTRINSECA GRAVITÀ OBIETTIVA - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE DELLA SUA INTRINSECA GRAVITÀ OBIETTIVA - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La valutazione del giudice del merito volta a stabilire se una determinata infrazione del lavoratore, dalla contrattazione collettiva (nella specie, art. 55, lett. O), del C.C.n.L. 31 marzo 1977 per gli addetti all'industria della gomma) tipizzata come giusta causa di recesso del datore di lavoro, sia idonea, per la sua intrinseca gravità obiettiva, a costituire giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. è incensurabile in Sede di legittimità, se condotta alla stregua di una compiuta valutazione delle risultanze di fatto e sorretta da adeguata e logica motivazione. (V 7638/83, mass n 432240; (V 7088/83, mass n 431707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 31/03/1977 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)