diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7638 del 28/12/1983 (Rv. 432240 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432240-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento occorre accertare in concreto se - in relazione alla natura ed alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica Mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti, ed all'intensità dell'elemento intenzionale o colposo dell'agente, risulti obiettivamente e soggettivamente tale da ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto. Il relativo accertamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato. (V 1256/81, mass n 412184; (V 340/81, mass n 410797; (V 6536/79, mass n 403294; (V 3712/79, mass n 400136).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)