Sez. 1, Sentenza n. 172 del 14/01/1977 (Rv. 383676 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE IN PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO ALLA PARTE MEDESIMA PRESSO IL DIFENSORE - VALIDITA - COSTITUZIONE DEL DIFENSORE AL FINE DI RENDERE LA PREDETTA DICHIARAZIONE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE IN PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO ALLA PARTE MEDESIMA PRESSO IL DIFENSORE - VALIDITA - COSTITUZIONE DEL DIFENSORE AL FINE DI RENDERE LA PREDETTA DICHIARAZIONE - EFFETTI.*
Qualora la morte della parte costituita, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata dichiarata o notificata dal procuratore, ai sensi dell'art 300 cod proc civ, l'appello viene validamente proposto con atto notificato alla parte medesima, presso il difensore. Questi puo costituirsi nel giudizio di gravame al limitato fine di rendere quella dichiarazione, determinando cosi, da tale momento, l'interruzione del processo e l'inizio del decorso del termine semestrale per la riassunzione del medesimo. (V 579/75, mass n 373890; (V 1934/74, mass n 370162; (V 2219/72, mass n 359511).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)