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Sez. 1, Sentenza n. 2219 del 28/06/1972 (Rv. 359511 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - FACOLTA DEL PROCURATORE COSTITUITO DI SCELTA TRA L'INTERRUZIONE, PREVIA DICHIARAZIONE DELLA MORTE DELLA PARTE, E LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE NELLE MORE TRA LA FINE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE CHE HA RAPPRESENTATO LA PARTE IN PRIMO GRADO - EFFETTUAZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DINANZI ALL'ISTRUTTORE D'APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359511-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - FACOLTA DEL PROCURATORE COSTITUITO DI SCELTA TRA L'INTERRUZIONE, PREVIA DICHIARAZIONE DELLA MORTE DELLA PARTE, E LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE NELLE MORE TRA LA FINE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE CHE HA RAPPRESENTATO LA PARTE IN PRIMO GRADO - EFFETTUAZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DINANZI ALL'ISTRUTTORE D'APPELLO - AMMISSIBILITA.*

La dichiarazione del decesso della parte, ai fini dell'interruzione del processo, non costituisce un atto dovuto del procuratore, ma una sua dichiarazione di volonta e compete al procuratore medesimo la facolta di scegliere tra la prosecuzione o l'interruzione del processo; finche tale facolta non sia stata esercitata nel senso della seconda delle due predette ipotesi alternative il processo resta insensibile agli eventi che colpiscono, durante il suo svolgimento, le parti costituite a mezzo di difensore. Siffatta dichiarazione, che ha contenuto negoziale e non difensivo, in senso tecnico, puo essere resa nella prima udienza dinanzi all'istruttore d'appello dal procuratore, ancorche non costituito in appello, che ha rappresentato in primo grado la parte, se questa sia deceduta dopo la fine del giudizio di primo grado e prima della instaurazione del processo d'appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)