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Sez. 2, Sentenza n. 579 del 14/02/1975 (Rv. 373890 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE; MORTE DELLA PARTE DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE O CERTIFICAZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - INSTAURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373890-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE; MORTE DELLA PARTE DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE O CERTIFICAZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - INSTAURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITA.*

Soltanto il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo ai sensi dell'art 300 cod proc civ e legittimato a dichiarare l'evento stesso; se la parte muore o diviene incapace nel giudizio di primo grado, senza che l'evento interruttivo venga dichiarato (o certificato nei modi previsti dalla legge nell'ipotesi di contumacia) il giudizio di appello si svolge validamente nei confronti del defunto, processualmente considerato tuttora in vita. (Conf 2293/71, mass n 353144).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)