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Sez. 1, Sentenza n. 2052 del 11/07/1974 (Rv. 370334 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURE ESTRANEE ALLA QUESTIONE DELLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370334-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURE ESTRANEE ALLA QUESTIONE DELLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*

In Sede di regolamento di Competenza, il compito della Corte di Cassazione e limitato alla designazione del giudice competente a decidere la controversia, con la conseguenza che, nella stessa Sede, possono essere proposte solo questioni relative alla Competenza, con esclusione di ogni altra questione che non attenga in modo diretto e necessario alla Competenza, e cio tanto se si tratti di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla statuizione sulla Competenza, quanto se si tratti di questioni ad esse conseguenziali. (V 1074'72, mass n 357468; 691'71, mass n 350466).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)