Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019 Ud. (dep. 24/06/2019) Rv. 276970 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Motivi riproducenti quelli già dedotti e respinti in appello - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)