Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231708 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - requisiti - motivi - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello e respinti dal giudice di secondo grado - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - requisiti - motivi - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)