Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260608 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Motivi riproducenti quelli già dedotti e respinti in appello - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE
È inammissibile Il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)