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Sez. 1, Sentenza n. 747 del 04/02/1981 (Rv. 411223 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - INDENNIZZO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - AZIONE PENALE CONTRO L'ASSICURATO PER LA SIMULAZIONE DEL FATTO GENERATORE DEL DIRITTO DELL'INDENNIZZO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411223-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - INDENNIZZO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - AZIONE PENALE CONTRO L'ASSICURATO PER LA SIMULAZIONE DEL FATTO GENERATORE DEL DIRITTO DELL'INDENNIZZO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

In tema di Assicurazione contro i danni (nella specie: da furto) la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato al conseguimento dell'indennizzo (art 2952, secondo comma, cod civ) non e interrotta, ne impedita dal provvedimento nei confronti dello assicurato del procedimento penale per simulazione del fatto per il quale dovrebbe essere indennizzato, ben potendo la richiesta dell'indennizzo essere formulata dall'assicurato, anche in pendenza del predetto procedimento penale, sin dal giorno della verificazione del fatto, ed a nulla rilevando (ai fini della prescrizione) che, in concreto, il pagamento effettivo possa (secondo le previsioni della polizza) essere ritardato sino all'esito del procedimento penale. Ne la pendenza del procedimento penale puo configurarsi come una causa di sospensione della prescrizione giacche i casi di tale sospensione sono tassativamente indicati dagli artt 2941 e 2942 cod civ. (V 1512/80, mass n 405150; (V 1601/78, mass n 379407; (V 753/76, mass n 379407).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)