Sez. 1, Sentenza n. 999 del 04/02/1987 (Rv. 450611 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ACCORDO AMICHEVOLE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE - ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ IN BASE ALLA POLIZZA - ESCLUSIONE - PRECLUSIONE DELL'INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ACCORDO AMICHEVOLE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - SOTTOPOSIZIONE A RATIFICA DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE - ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ IN BASE ALLA POLIZZA - ESCLUSIONE - PRECLUSIONE DELL'INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA.*
In tema di Assicurazione contro i danni, l'accordo amichevole sulla liquidazione del danno sottoposto a ratifica della società assicuratrice, sia che integri un contratto in itinere sia che costituisca un accordo sottoposto a condizione sospensiva, non impedisce all'assicurato l'Esercizio del proprio diritto alla indennità in base alla polizza, tal che non può essere annoverato tra quegli impedimenti legali che, a norma dell'art. 2935 codice civile, precludono l'inizio del decorso del termine di prescrizione dei diritti. Nè in tale novero rientra la pendenza di un procedimento penale per accertare le responsabilità del sinistro. (V 5716/85, mass n 442906; (V 747/81, mass n 411223; (V 1582/80, mass n 405150; (V 1601/78, mass n 391002).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)