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Sez. 1, Sentenza n. 29863 del 24/03/2023 Cc. (dep. 10/07/2023) Rv. 284997 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Revoca - Presupposti - Trasgressioni agli obblighi della libertà vigilata costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2023-03-24
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284997-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.

Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 177 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST., Cod. Pen. art. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)