diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6522 del 28/01/1977 Ud. (dep. 23/05/1977) Rv. 135980 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA APPLICABILITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135980-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA APPLICABILITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*

L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita puo essere concessa, per espressa previsione dell'art 219, primo e ultimo comma, RD 16 marzo 1942, n 267, anche per il delitto di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta di libri e scritture. A tal fine la valutazione del danno deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale complessiva causata ai creditori dall'Azione del colpevole nel momento della consumazione del reato e in relazione alla consistenza oggettiva del danno o all'entita e valore della moneta se il danno si e tradotto in denaro.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)