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Sez. U, Sentenza n. 3662 del 22/07/1978 (Rv. 393165 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - RAPPORTO D'IMPIEGO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393165-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - RAPPORTO D'IMPIEGO DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - IRRILEVANZA.*

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia in materia di rapporto di pubblico impiego costituito da un ente pubblico non economico e qualificato dall'assunzione a tempo determinato del dipendente avvenuta in base a formale atto deliberativo adottato dall'ente pubblico, perche anche quando l'assunzione di personale e a termine, sussiste l'elemento della continuita del rapporto dal momento che questo e sempre costituito per soddisfare esigenze di carattere durevole dell'ente pubblico, anche se trattasi di esigenze limitate nel tempo. (V 618/75, mass n 373935; (V 2899/73, mass n 366526; (V 1811/69, mass nn 340898 e 340897).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)