Sez. 1, Sentenza n. 28889 del 16/06/2009 Cc. (dep. 15/07/2009) Rv. 244313 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Operatività - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
Ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., è sufficiente che la parte venga ad esercitare le funzioni di magistrato nell'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie in qualsiasi momento successivo al fatto per cui si procede. (Fattispecie relativa a competenza in procedimento in cui un giudice di pace aveva esercitato le funzioni, sia pure in via provvisoria, anche dopo la commissione del reato in suo danno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)