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Sez. 5, Sentenza n. 19070 del 27/03/2015 Ud. (dep. 07/05/2015) Rv. 263710 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Inapplicabilità dell'art. 11 nel caso di avvocato imputato o persona offesa o danneggiata dal reato in procedimenti di competenza di un giudice di pace - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 111, 24 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263710-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, 24 e 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche all'avvocato che assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiato dal reato in procedimento attribuito ad un giudice di pace che svolge le funzioni di avvocato nel medesimo distretto di Corte di appello, atteso che l'attuazione del principio di imparzialità del giudice di pace, anche in relazione al possibile coinvolgimento degli avvocati in tali funzioni, è assicurata mediante la previsione delle cause di incompatibilità nei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 8 della legge n. 374 del 1991, e che, in materia, è ragionevole la fissazione di criteri distinti per gli avvocati, che possono esercitare le loro funzioni presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, e per i magistrati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 8 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)