Sez. L, Sentenza n. 7311 del 10/07/1999 (Rv. 528507 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Regolamento per il personale - Natura negoziale - Sussistenza - Art. 77 sul procedimento disciplinare - Inclusione - Riproduzione di norma del testo unico sugli impiegati dello Stato - Irrilevanza - Conseguenze - Interpretazione diretta da parte della Corte di Cassazione - Esclusione - Sindacabilità dell'interpretazione del giudice di merito - Limiti.
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Il principio secondo cui il regolamento per il personale del Banco di Napoli ha la natura negoziale dei regolamenti aziendali oppure dei contratti collettivi aziendali, con la conseguenza che l'interpretazione delle sue disposizioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione, è applicabile anche all'art. 77, relativo al procedimento disciplinare, benché lo stesso sia modellato secondo il disposto dell'art. 120, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 (t.u. in materia di statuto degli impiegati dello Stato), relativo all'estinzione per inattività del procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)