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Sez. L, Sentenza n. 6685 del 29/04/2003 (Rv. 562543 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI | Regolamento aziendale - Natura - Atto di autonomia privata - Configurabilità - Conseguenze - Interpretazione - Regole di ermeneutica previste dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. - Applicabilità - Sindacabilità in sede di legittimità della interpretazione del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562543-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI

Poiché il regolamento aziendale adottato da un ente pubblico economico per disciplinare il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri da esso dipendenti, pur essendo espressione di autonomia organizzativa dell'ente, non contiene una disciplina autoritativa del rapporto ma rappresenta un atto di autonomia privata, espressione del potere organizzativo proprio di qualsiasi impresa, pubblica o privata, l'interpretazione delle disposizioni regolamentari è soggetta alle regole ermeneutiche previste dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per i contratti collettivi di diritto comune e, in generale, per gli atti negoziali di diritto privato. Tale interpretazione è quindi devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto eccezionale la disposizione di un regolamento aziendale, secondo cui era consentito partecipare a un concorso interno ai dipendenti nati prima del 1953 e muniti di licenza elementare, anziché di quella di scuola media inferiore, richiesta per tutti gli altri aspiranti, perché all'epoca la licenza elementare rappresentava il limite della scuola dell'obbligo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)