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Sez. L, Sentenza n. 7093 del 06/07/1990 (Rv. 468138 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE NORME DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL PERSONALE.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468138-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE NORME DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL PERSONALE.*

Il regolamento per il personale del Banco di Napoli, che ha natura negoziale e contrattuale, costituisce un complesso di norme interne di carattere privatistico ed è manifestazione dell'autonomia contrattuale dell'ente; pertanto, l'interpretazione di tale regolamento rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito ed il risultato interpretativo cui lo stesso perviene non è censurabile in Sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (in applicazione del suddetto principio, è stata ritenuta corretta l'interpretazione del giudice del merito che, nell'esame degli artt. 48 e 51 del regolamento per il personale del Banco di Napoli, adottato con delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 1975, aveva ritenuto che tale normativa prevedesse, non già un concorso con valutazione comparativa dei candidati, bensì un procedimento di scelta per la promozione al grado V di direttore di succursale). (V 3614/84, mass n 435613; (Conf 3653/87, mass n 452588; (Conf 971/85, mass n 439123; (Conf 873/82, mass n 418718; (Conf 4915/79, mass n 401568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 28/04/1975 num. 48, Contr. Coll. 28/04/1975 num. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)