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Sez. 1, Sentenza n. 4717 del 09/03/2004 (Rv. 570879 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione avverso cartella esattoriale - Relata di notifica dell'atto opposto - Allegazione al ricorso - Omissione - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570879-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione ai sensi della legge n. 689/1981 avverso cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa (così come avverso ordinanza - ingiunzione), la mancata allegazione della relata di notifica dell'atto opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per l'effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata "in limine litis" ai sensi dell'art. 23, primo comma, legge cit., perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile della della intempestività della detta opposizione; ne consegue che, in mancanza di detta prova, ogni ulteriore accertamento al riguardo è rimesso allo sviluppo del giudizio di opposizione, al quale è perciò necessario dare corso, ben potendo la tempestività dell'opposizione essere accertata in forza di produzioni successive, e nulla escludendo, comunque, che la declaratoria d'inammissibilità possa intervenire anche successivamente con sentenza, nel pieno contraddittorio delle parti, qualora la tardività del ricorso risulti definitivamente accertata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)