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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25928 del 15/12/2016 (Rv. 642284 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Opposizione a cartella esattoriale - Omessa allegazione della relata di notifica dell'atto opposto - Conseguenze - Accertamento della tempestività nel corso del giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642284-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali, la mancata allegazione della relata di notifica dell'atto opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificarne una dichiarazione di inammissibilità "in limine litis", sicché, in mancanza di una prova certa ed inconfutabile, ogni ulteriore accertamento al riguardo è rimesso allo sviluppo del giudizio di opposizione, cui è perciò necessario dare corso, ben potendo la tempestività essere accertata in forza di produzioni successive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in presenza di una raccomandata su cui mancava il timbro postale con la data di consegna, aveva omesso di valutare la stampa della visura relativa al percorso della stessa depositata nel corso del giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)