diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 25/05/1989 (Rv. 462856 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - DEL PORTATORE CONTRO IL TRAENTE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - GIUDIZIO DI APPELLO - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462856-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - DEL PORTATORE CONTRO IL TRAENTE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - GIUDIZIO DI APPELLO - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ.*

Al portatore di un assegno bancario, che agisca in via di regresso contro il traente, a norma dell'art. 45 del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, non è consentito di proporre per la prima volta in appello l'Azione di arricchimento, prevista dall'art. 59 del citato decreto, in quanto quest'ultima, introducendo nuovi temi di indagine in fatto, configura domanda nuova, vietata dall'art. 345 cod. proc. civ.. (Conf 2585/77, mass n 386288; (Conf 511/76, mass n 379174).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 45, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)