Sez. 1, Sentenza n. 511 del 17/02/1976 (Rv. 379174 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - NEI CONFRONTI DI UNO DEI GIRANTI IN PRIMO GRADO - AZIONE DI ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DELLO STESSO IN SECONDO GRADO - MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO - INAMMISSIBILITA DELLA AZIONE - PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DI REGRESSO - POSSESSO DELLO ASSEGNO E QUALITA DI OBBLIGATO CAMBIARIO RIVESTITA DAL GIRANTE - PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DI ARRICCHIMENTO - INCREMENTO PATRIMONIALE DEL GIRANTE E DIMINUZIONE PATRIMONIALE DEL PORTATORE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - NEI CONFRONTI DI UNO DEI GIRANTI IN PRIMO GRADO - AZIONE DI ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DELLO STESSO IN SECONDO GRADO - MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO - INAMMISSIBILITA DELLA AZIONE - PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DI REGRESSO - POSSESSO DELLO ASSEGNO E QUALITA DI OBBLIGATO CAMBIARIO RIVESTITA DAL GIRANTE - PRESUPPOSTI DELL'AZIONE DI ARRICCHIMENTO - INCREMENTO PATRIMONIALE DEL GIRANTE E DIMINUZIONE PATRIMONIALE DEL PORTATORE.*
L'Azione generale di arricchimento puo essere proposta per la prima volta in appello, senza che cio comporti l'introduzione di una domanda nuova, solo quando la situazione di fatto posta a fondamento della pretesa fatta valere nel giudizio di primo grado rimanga immutata. Cio non si verifica nell'ipotesi in cui, esercitatasi nel giudizio di primo grado da parte del portatore di un assegno bancario l'Azione di regresso nei confronti di uno dei giranti ai sensi dell'art 45 del RD 21 dicembre 1933, n 1736, si proponga poi nel giudizio di appello, nei confronti del medesimo girante, l'Azione di arricchimento ai sensi dell'art 59 dello stesso decreto. Infatti, mentre a fondamento dell'Azione di regresso e sufficiente dedurre il possesso di un assegno valido da parte della banca e la qualita di obbligato cambiario rivestita dal girante, l'Azione di arricchimento postula invece l'allegazione e l'accertamento, da un lato, dell'incremento patrimoniale, positivo o negativo, conseguito, senza alcuna giustificazione giuridicamente valida, dal girante, e della corrispondente diminuzione patrimoniale subita dal portatore, cioe dei due fatti costitutivi dell'Azione la cui esistenza non si puo presumere, ma deve essere in concreto provata dal portatore dell'assegno, l'oggetto della cui Azione non e, come nell'Azione di regresso, il pagamento della somma indicata nel titolo, ma solo di quella di cui il traente o il girante si sia effettivamente arricchito. (V 961/72, mass n 357243).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 45, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)