diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2585 del 20/06/1977 (Rv. 386288 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - AZIONE DEL PORTATORE NEI CONFRONTI DEL GIRANTE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - - DOMANDA NUOVA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1977-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386288-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - AZIONE DEL PORTATORE NEI CONFRONTI DEL GIRANTE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - - DOMANDA NUOVA - DIVIETO.*

Al portatore di un assegno bancario, che agisca in via di regresso nei confronti del girante, a norma dell'art 45 del RD 21 dicembre 1933 n 1736, non e consentito di proporre per la prima volta in appello l'Azione d'indebito arricchimento, prevista dall'art 59 del citato decreto, in quanto quest'ultima introduce nuovi temi di indagine in fatto, e, quindi, configura domanda nuova, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 345 cod proc civ. (V 511/76, mass n 379174; (V 961/72, mass n 357243).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 45, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)