Sez. 1, Sentenza n. 201 del 15/01/1997 Cc. (dep. 12/02/1997) Rv. 206924 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ | Rinnovazione - Rapporto processuale instaurato - Competenza del giudice - Indagini preliminari - Competenza P.M..
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ
L'art. 143 norma att. cod. proc. pen. - il quale prescrive che negli atti preliminari al dibattimento, ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il giudice - trova applicazione anche nel processo pretorile ma esclusivamente nelle ipotesi in cui la necessità di ricitare l'imputato insorga quando siano già stati validamente e regolarmente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, mentre nelle ipotesi in cui, la suddetta necessità deriva da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio spetta al P.M., ai sensi dell'art. 185 comma terzo cod. proc. pen., provvedere alla nuova citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 555, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)