Sez. 2, Sentenza n. 3173 del 07/05/1997 Cc. (dep. 27/11/1997) Rv. 209388 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - NORME APPLICABILI | Rinnovazione della citazione - Applicabilità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - NORME APPLICABILI
Nel caso in cui sussista una nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art 555, comma secondo, cpp, che ha impedito un valido passaggio dalla fase delle indagini al giudizio, alla dichiarazione di nullità consegue la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo, ai sensi dell'art 185, comma terzo, cpp, con restituzione degli atti al P.M.; non potendosi applicare il principio di cui agli art 485, primo comma, cpp e 143 disp. att., rinnovazione della citazione, pure applicabile al rito pretorile, in quanto presuppone la validità formale della citazione. (Nella specie la nullità risulta dichiarata per la mancata enunciazione nel decreto di citazione dell'aggravante di cui all'art 61 n. 7 cp, ed in relazione alla quale il P.M. aveva irritualmente richiesto di operare una contestazione suppletiva prima dell'apertura del dibattimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 485 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 485 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)