Sez. 1, Sentenza n. 954 del 03/02/1987 (Rv. 450584 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - EFFETTI - ELIMINAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RECLAMO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PER I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO - TERMINE DI DIECI GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - EFFETTI - ELIMINAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RECLAMO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PER I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO - TERMINE DI DIECI GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - DECORRENZA.*
Con riguardo a tutti i provvedimenti di natura decisoria, resi dal giudice delegato del fallimento, l'esperibilità del reclamo al tribunale fallimentare (con la conseguente esclusione della diretta ricorribilità per Cassazione), ai sensi dell'art. 26 del R. d. 16 marzo 1942 n. 267, non è stata eliminata dagli interventi della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 42 del 1981, n. 303 del 1985 e n. 55 del 1986, i quali, implicando la declaratoria d'illegittimità delle modalità procedimentali contemplate dalla citata norma, in relazione ai principi della garanzia del contraddittorio, dell'Obbligo della motivazione e della congruità termine d'impugnazione, operano nel senso di rendere applicabili in proposito le Disposizioni generali del rito camerale (artt. 737 e segg. cod. proc. civ.), e, in particolare, la norma attinente al termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo medesimo, con decorrenza non dalla data del provvedimento, ma da quella della sua comunicazione (mentre il termine di tre giorni resta applicabile con riguardo al reclamo contro i provvedimenti ordinatori, ma sempre con decorrenza dalla suddetta comunicazione). (V 4478/86, mass n 447230; (V 1764/86, mass n 445079; (V 5418/85, mass n 442646).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)