Sez. 2, Sentenza n. 2745 del 12/05/1979 (Rv. 399058 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - ORDINANZA DI DECADENZA PER MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE O PER MANCATA CITAZIONE DEI TESTI - REVOCABILITA - SPETTANZA AL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - ORDINANZA DI DECADENZA PER MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE O PER MANCATA CITAZIONE DEI TESTI - REVOCABILITA - SPETTANZA AL GIUDICE DEL MERITO.*
L'ordinanza che dichiara la decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata (art 208 cod proc civ) ovvero per mancata citazione degli stessi (art 104 disp att cod proc civ) e revocabile in quanto non e compresa nel novero di quelle reclamabili al collegio (vedi art 177 cod proc civ), e spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto dei detti articoli 208 e 104, accertare se sussistano giusti motivi che lo facultino a revocare tale ordinanza restando assolutamente estraneo ai poteri della Corte di Cassazione accertare se l'Esercizio di tale potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)