Sez. 1, Sentenza n. 9672 del 24/09/1990 (Rv. 469314 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660, CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - RITENUTE DI ACCONTO - COMPUTABILITÀ - LIMITI ALLA DOCUMENTAZIONE DEL VERSAMENTO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660, CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823 - RITENUTE DI ACCONTO - COMPUTABILITÀ - LIMITI ALLA DOCUMENTAZIONE DEL VERSAMENTO.*
Nella disciplina del condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 conv. In legge 19 dicembre 1973 n. 823, la computabilità in favore del contribuente di ritenute d'acconto da lui in precedenza subite deve essere riconosciuta - nell'ambito di ciascun periodo di imposta e con esclusione di ogni possibilità di ottenere il rimborso per eventuali eccedenze - anche nell'ipotesi in cui la documentazione di versamento di tali ritenute sia offerta successivamente innanzi alle commissioni tributarie a norma dell'art. 36 d.P.R. 1972 n. 636, non sussistendo alcuna espressa norma che imponga l'Obbligo di presentare tale documentazione, sotto pena di decadenza, in un momento precedente, contestualmente alla domanda di condono. (Conf 1056/89, mass n 462007; (Conf 4357/87, mass n 453110).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)