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Sez. 3, Sentenza n. 4370 del 13/05/1987 (Rv. 453110 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA - DAL GIORNO DELLA CESSAZIONE DELL'INVALIDITÀ TEMPORANEA LIQUIDATA SEPARATAMENTE E NON DA QUELLO DELL'EVENTO DANNOSO - IPOTESI DI VALUTAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO PER CIASCUN ANNO CON DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA INVALIDITÀ TEMPORANEA SINO ALLA MORTE DEL DANNEGGIATO - INTERESSI - CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453110-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - PARZIALE - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA - DAL GIORNO DELLA CESSAZIONE DELL'INVALIDITÀ TEMPORANEA LIQUIDATA SEPARATAMENTE E NON DA QUELLO DELL'EVENTO DANNOSO - IPOTESI DI VALUTAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO PER CIASCUN ANNO CON DECORRENZA DALLA CESSAZIONE DELLA INVALIDITÀ TEMPORANEA SINO ALLA MORTE DEL DANNEGGIATO - INTERESSI - CALCOLO - CRITERI.*

Al fine di evitare una ingiusta locupletazione, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per Invalidità parziale permanente decorrono dal momento della cessazione dell'Invalidità temporanea, liquidata separatamente, e non dal giorno dell'evento dannoso; e qualora il giudice del merito, anziché ricorrere alla capitalizzazione tabellare del reddito per il danno futuro, faccia riferimento alle perdite di reddito maturate alla data della decisione, valutandole per ciascun anno a decorrere dalla cessazione dell'Invalidità temporanea fino alla morte del danneggiato verificatasi nelle more processuali, gli interessi vanno calcolati dalle singole scadenze annuali in cui le perdite si sono concretamente realizzate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)