Sez. 1, Sentenza n. 1056 del 27/02/1989 (Rv. 462007 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - IN GENERE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - RITENUTE DI ACCONTO VERSATE - COMPUTABILITÀ IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL VERSAMENTO - TERMINI DI DECADENZA - INESISTENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - IN GENERE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - RITENUTE DI ACCONTO VERSATE - COMPUTABILITÀ IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE - PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL VERSAMENTO - TERMINI DI DECADENZA - INESISTENZA.*
Nella disciplina del condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973, n. 660 conv. In legge 19 dicembre 1973, n. 823 la computabilità in favore del contribuente di ritenute d'acconto in precedenza versate deve essere riconosciuta - nell'ambito di ciascun periodo d'imposta e con esclusione d'ogni possibilità di ottenere il rimborso per eventuali eccedenze - anche nell'ipotesi in cui la documentazione del versamento di tali ritenute sia presentata successivamente innanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non sussistendo alcun Obbligo di presentare tale documentazione, sotto pena di decadenza, contestualmente alla presentazione della domanda di condono. (Conf 4357/87, mass n 453110, sulla prima parte della massima; (Conf 5265/84, mass n 436995, sulla prima parte della massima).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)