Sez. L, Sentenza n. 3606 del 27/06/1979 (Rv. 400017 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CATEGORIA DI "CAPO SERVIZIO" EX ART 11 DEL CCNL 10 GENNAIO 1959 PER I GIORNALISTI - NOZIONE - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - MANCANZA DEL REQUISITO OGGETTIVO - CONSEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CATEGORIA DI "CAPO SERVIZIO" EX ART 11 DEL CCNL 10 GENNAIO 1959 PER I GIORNALISTI - NOZIONE - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - MANCANZA DEL REQUISITO OGGETTIVO - CONSEGUENTE TRATTAMENTO ECONOMICO.*
A norma dell'art 11 del CCNL 10 gennaio 1959 per i giornalisti, reso efficace erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n 153, ed applicabile anche dopo la sua scadenza salvo che per le successive pattuizioni piu favorevoli ai lavoratori, la categoria del "capo servizio" si identifica attraverso un requisito soggettivo, consistente nel riconoscimento scritto della qualifica, ovvero nella attribuzione della responsabilita di un determinato servizio redazionale e del compito di coordinare e rivedere il lavoro di uno o piu redattori fissi, ed attraverso un requisito oggettivo, consistente nell'avere nella redazione piu di cinque redattori fissi. Pertanto, in Mancanza del predetto requisito oggettivo, al "capo servizio" addetto a piccole redazioni e correttamente attribuito il trattamento economico riservato ai redattori ordinari. (Conf 2052/77, mass n 385772).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/01/1959 num. 11, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 11/01/1963 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)