Sez. 2, Sentenza n. 492 del 17/01/1995 (Rv. 489719 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI | Sul fondo servente ad opera del proprietario del fondo dominante - Liceità - Determinazione - Criteri.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI
Il divieto di aggravare l'esercizio della servitù, di cui all'art. 1607 cod. civ., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalità concrete di esercizio della servitù e non anche un criterio per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1069 cod. civ. - per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell'indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù, dall'altro il limite (subordinato al criterio anzidetto) rappresentato dal diritto del proprietario del fondo servente di usare e godere del proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitù di passo sulla proprietà medesima, oltre il necessario per il godimento della servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)