Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 15/02/2007 (Rv. 594909 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Fuori Roma - Atto di competenza promiscua - Notificazione eseguita da un ufficiale giudiziario in servizio presso l'ufficio giudiziario del giudice a quo - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
La notifica del controricorso, e dell'eventuale ricorso incidentale, sebbene venga compiuta quando il giudizio di cassazione è già iniziato, interessa anche il luogo in cui è stata pronunziata la decisione impugnata e perciò, al pari della notifica del ricorso (principale), è atto di competenza promiscua, per modo che competente a effettuarla deve essere ritenuto pure l'ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio unico delle notificazioni presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 106, Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Legge 11/06/1962 num. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)