Sez. 3, Sentenza n. 17314 del 31/08/2015 (Rv. 636480 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Risoluzione in concreto di controversia insorta tra le parti - Natura di sentenza - Regime di impugnazione applicabile "ratione temporis" - Individuazione.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
Il provvedimento emesso in forma di ordinanza dal giudice dell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare, che dirima in concreto una controversia insorta tra le parti, ove assuma valore sostanziale di sentenza su una opposizione all'esecuzione, è soggetto al regime di impugnazione via via vigente per tale tipo di provvedimento, sicché, se emesso nel periodo tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, non è appellabile ma esclusivamente ricorribile per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)