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Sez. 3, Sentenza n. 17314 del 31/08/2015 (Rv. 636480 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare - Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Risoluzione in concreto di controversia insorta tra le parti - Natura di sentenza - Regime di impugnazione applicabile "ratione temporis" - Individuazione.
Stato
decisa il 2015-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636480-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

Il provvedimento emesso in forma di ordinanza dal giudice dell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare, che dirima in concreto una controversia insorta tra le parti, ove assuma valore sostanziale di sentenza su una opposizione all'esecuzione, è soggetto al regime di impugnazione via via vigente per tale tipo di provvedimento, sicché, se emesso nel periodo tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, non è appellabile ma esclusivamente ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)