diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 8640 del 03/05/2016 (Rv. 642688 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare – Ordinanza ex art. 612 c.p.c. – Risoluzione in concreto di controversia insorta tra le parti – Natura di sentenza – Regime di impugnazione applicabile “ratione temporis” nel periodo tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009 – Individuazione.
Stato
decisa il 2016-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642688-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

Il provvedimento emesso in forma di ordinanza dal giudice dell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare, che dirima in concreto una controversia insorta tra le parti, ove assuma valore sostanziale di sentenza su una opposizione all'esecuzione, è soggetto al regime di impugnazione via via vigente per tale tipo di provvedimento, sicché, se emesso nel periodo tra l'1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, non è appellabile ma esclusivamente ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha altresì ritenuto di dover chiarire che, alla luce dell’attuale assetto normativo - inapplicabile alla controversa decisa - dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., articolata in una fase sommaria ed una a cognizione piena, il provvedimento emesso ex art. 612 c.p.c., anche ove abbia illegittimamente risolto una contesa tra le parti, non assume mai valore sostanziale di sentenza su una opposizione all’esecuzione, ma dà luogo, pur se contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione della sola fase sommaria di tale opposizione, alla quale la parte può reagire introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., risultando quindi irrilevante il regime di impugnazione applicabile “ratione temporis” alle sentenze sull’opposizione all’esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)