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Sez. 3 - , Sentenza n. 7402 del 23/03/2017 (Rv. 643692 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Ordinanza ex art. 612 c.p.c. – Contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all’ammissibilità dell’azione esecutiva – Illegittimità – Natura di sentenza – Esclusione – Rimedio esperibile – Introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643692-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c., che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva, non può considerarsi – neppure quando abbia provveduto sulle spese giudiziali – come una sentenza decisiva di un’opposizione all’esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all’uopo previsti), consistendo essa nel provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)