Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 (Rv. 571895 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Fatto qualificato come illecito amministrativo - Successiva qualificazione del medesimo fatto come reato - Applicabilità retroattiva della norma penale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 689 del 1981 - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente di rendere applicabile la normativa successiva penale, in ipotesi più favorevole in quanto comportante nella specie, derivandone la prescrizione dell'illecito, in quanto proprio l'art. 25, comma secondo, Cost., impedisce di qualificare retroattivamente, sia pure ai soli fini della prescrizione, un fatto come illecito penale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)