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Sez. L, Sentenza n. 22305 del 24/10/2007 (Rv. 599574 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Mancanza di indicazione specifica dei mezzi di prova - Conseguenze - Nullità dell'atto - Esclusione - Decadenza dalla prova - Verificazione.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599574-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro, il ricorrente è tenuto ad indicare in ricorso i mezzi di prova, che devono essere specificati così come prescritto dall'art. 414 n. 5 cod. proc. civ.; l'omessa indicazione dei mezzi di prova comporta non la nullità del ricorso ma la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)