Sez. L, Sentenza n. 22305 del 24/10/2007 (Rv. 599574 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Mancanza di indicazione specifica dei mezzi di prova - Conseguenze - Nullità dell'atto - Esclusione - Decadenza dalla prova - Verificazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, il ricorrente è tenuto ad indicare in ricorso i mezzi di prova, che devono essere specificati così come prescritto dall'art. 414 n. 5 cod. proc. civ.; l'omessa indicazione dei mezzi di prova comporta non la nullità del ricorso ma la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)