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Sez. L, Sentenza n. 9896 del 12/11/1996 (Rv. 500502 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Mancanza di indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità dell'atto - Esclusione - Conseguenze - Rigetto della domanda nel merito - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500502-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro l'indicazione specifica, nel ricorso introduttivo, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, prescritta dall'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. è stabilita solo ai fini della concentrazione dell'istruttoria nel rispetto del contraddittorio, e non attiene invece(a differenza delle prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dello stesso articolo, riguardanti l'oggetto della domanda e i relativi fatti costitutivi) all'individuazione della pretesa; pertanto la sua mancanza non determina nullità dell'atto ma comporta solo la decadenza dell'attore dalla facoltà di articolare i mezzi di prova non indicati in ricorso, con l'ulteriore conseguenza che la domanda dovrà essere rigettata nel merito, a meno che non riceva supporto probatorio dalle ammissioni del convenuto o da mezzi istruttori disposti d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)