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Sez. L, Sentenza n. 11908 del 03/11/1992 (Rv. 479297 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Mancanza di indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità dell'atto - Esclusione - Rigetto della domanda nel merito - Ammissibilità - Limiti -
Stato
decisa il 1992-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479297-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto

Nel rito del lavoro, l'indicazione specifica, nel ricorso introduttivo, di mezzi di prova (di cui il ricorrente intende avvalersi), prescritta dall'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., costituisce un requisito che non attiene all'individuazione della pretesa, essendo stabilito ai fini della concentrazione dell'istruttoria nel rispetto del contraddittorio; pertanto, la sua mancanza non determina nullità dell'atto, ma comporta solo la decadenza dell'attore dalla facoltà di articolare i mezzi di prova non indicati in ricorso, con l'ulteriore conseguenza del rigetto della domanda nel merito, ove questa non riceva supporto probatorio dalle ammissioni del convenuto o da mezzi istruttori disposti d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)