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Sez. L, Sentenza n. 5819 del 29/10/1980 (Rv. 409643 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO - NATURA - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (ART 45 DEL REGOLAMENTO - CATEGORIA DEI 'LEGALÌ).*
Stato
decisa il 1980-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409643-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO - NATURA - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (ART 45 DEL REGOLAMENTO - CATEGORIA DEI 'LEGALÌ).*

Il regolamento del Banco di Napoli, essendo costituito da norme pattuite in Sede di contrattazione collettiva, ha natura negoziale e la sua interpretazione e riservata al giudice del merito ed e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita solo sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica di cui agli artt 1362 e seguenti cod civ. (in applicazione del principio di cui alla massima, e stata giudicata corretta l'interpretazione dell'art 45 di tale regolamento, nel senso di ritenere, in conformita alla disciplina legislativa della materia, come limitante l'appartenenza alla categoria dei 'legalì alle dipendenze del Banco al personale che abbia conseguito, con l'iscrizione all'albo dei procuratori l'abilitazione all'Esercizio di quella professione, con impossibilita di riconoscere valore equipollente al detto requisito di abilitazione al semplice Esercizio di fatto di attivita legale senza diretta Rilevanza esterna). (Conf 5999/79, mass n 402702; (Conf 4915/79, mass n 401568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)