Sez. L, Sentenza n. 4915 del 22/09/1979 (Rv. 401568 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - NATURA - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - NATURA - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il regolamento per il personale del Banco di Napoli ha natura privatistica e contrattuale, costituisce un complesso di norme interne di carattere privatistico ed e manifestazione della volonta contrattuale dell'ente. Pertanto, l'interpretazione di tale regolamento rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito ed il risultato interpretativo cui lo stesso perviene non e censurabile in Sede di legittimita se non sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (in applicazione del suddetto principio, e stata ritenuta corretta l'interpretazione del giudice del merito che, nell'esame degli artt 47 e 50 del regolamento per il personale del Banco di Napoli adottato con delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 1975, oltre ad affermare che gli stessi, riservando un ampio potere discrezionale all'istituto, escludevano un diritto soggettivo del dipendente alla promozione, ha affermato che il dipendente stesso il quale abbia conseguito automaticamente il passaggio dal ruolo b al ruolo a nelle more dell'espletamento del procedimento di promozione riguardante il ruolo b, non si trovava piu, all'atto terminale di questo, nelle condizioni di promuovibilita e non aveva alcun diritto ad essere sottoposto allo scrutinio). (V 2123/79, mass n 398487; (V 1721/79, mass n 398086; (V 182/79, mass n 396246).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 28/04/1975 num. 47, Contr. Coll. 28/04/1975 num. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)