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Sez. 1, Sentenza n. 3636 del 04/06/1980 (Rv. 407493 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE - FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRESA E LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX LEGGE N 1115 DEL 1968 - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'INPS - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407493-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE - FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRESA E LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX LEGGE N 1115 DEL 1968 - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'INPS - INSUSSISTENZA.*

Le contribuzioni speciali di disoccupazione ai dipendenti di imprese industriali, di cui alla legge 5 novembre 1968, n 1115 - che ha esteso ai lavoratori predetti gli interventi della cassa integrazione guadagni, dell'Assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari - sono dovute dal datore di lavoro solo nel caso in cui il licenziamento dei lavoratori sia determinato dalla cessazione dell'attivita di un singolo stabilimento o di un reparto di un complesso industriale, e non quando, come nel caso di fallimento dell'impresa, sia conseguente alla totale cessazione dell'azienda: pertanto la curatela del fallimento non e tenuta a pagare il particolare contributo (che la legge stessa pone a carico dell'imprenditore) all'INPS, il quale, con apposita gestione, avrebbe provveduto ad erogare il trattamento anzidetto. (Conf 4027/79, mass n 400518; (Conf 1282/79, mass n 397528).*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)