Sez. L, Sentenza n. 4376 del 04/07/1981 (Rv. 415070 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART 25, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 155 DEL 1981 - LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA LICENZIATI DAL CURATORE - SPETTANZA - CONSEGUENZA - DEBITO CONTRIBUTI DEL FALLIMENTO VERSO L'INPS - COSTITUZIONE - TERMINI FISSATI DALLE REGOLE SUL CONCORSO - APPLICABILITA - SANZIONI CIVILI PER RITARDO SUL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART 25, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 155 DEL 1981 - LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA LICENZIATI DAL CURATORE - SPETTANZA - CONSEGUENZA - DEBITO CONTRIBUTI DEL FALLIMENTO VERSO L'INPS - COSTITUZIONE - TERMINI FISSATI DALLE REGOLE SUL CONCORSO - APPLICABILITA - SANZIONI CIVILI PER RITARDO SUL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n 155 - che ha interpretato autenticamente l'art 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968 n 1115 ed ha, pertanto, efficacia retroattiva- 'il diritto al trattamento speciale di disoccupazione e riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati ed operai licenziati per cessazione totale dell'attivita da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenutà e, pertanto, anche ai lavoratori dell'impresa fallita licenziati dal curatore, dal che deriva l'Obbligo per il fallimento di pagare all'INPS i contributi di cui all'art 9 lett b) della stessa legge n 1115 del 1968. Tale debito contributivo - che sorge solo al momento della risoluzione dei rapporti di lavoro in conseguenza della dichiarazione di fallimento e, quindi, direttamente in capo al fallimento - resta assoggettato, sia esso inquadrabile o meno tra i debiti di cui all'art 111, n 1, della legge fallimentare, ai tempi fissati dalle regole sul concorso, con conseguente inconfigurabilita di quel ritardo nel pagamento che costituisce condizione di applicabilita, in favore dell'INPS, delle sanzioni civili di cui all'art 111 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827, convertito con legge 6 aprile 1936 n 1155. (V 3636/80, mass n 407493; (V 4027/79, mass n 400518; (V 1282/79, mass n 397528).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9 lett. B, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)