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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32820 del 19/12/2018 (Rv. 652112 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Imposta di successione - Esenzione di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Enti non riconosciuti alla data dell'apertura della successione - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652112-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In materia di imposta di successione, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i trasferimenti a favore degli enti che perseguano le finalità di pubblica utilità previste da detta norma spetta anche agli enti non ancora riconosciuti alla data di apertura della successione, come si desume dall'art. 31, comma 2, lett. h), del detto decreto, trovando fondamento nell'obiettivo di privilegiare ed incoraggiare le disposizioni ereditarie di elevato valore sociale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)