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Sez. 3, Sentenza n. 17212 del 27/08/2015 (Rv. 636826 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Procedimento ordinario incardinato dall'avvocato per il riconoscimento dei compensi professionali - Rimborso forfettario delle spese generali - Domanda specifica - Necessità.
Stato
decisa il 2015-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636826-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di spese processuali, il diritto del difensore al rimborso delle spese generali, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, ove il riconoscimento del compenso per la prestazione professionale sia chiesto in via ordinaria in un autonomo giudizio, è subordinato alla proposizione di una specifica domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)