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Sez. 2, Sentenza n. 24081 del 26/11/2010 (Rv. 615201 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 della tariffa professionale forense approvata con d.m. n. 127 del 2004 - Liquidazione di ufficio nel procedimento speciale di cui alla legge n. 794 del 1942 - Esclusione - Apposita domanda - Necessità.
Stato
decisa il 2010-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615201-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, non può essere liquidato d'ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 14, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)