Sez. 1, Sentenza n. 11063 del 30/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 206231 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Appellante condannato in primo grado al minimo della pena, con giudizio di equivalenza fra aggravanti e attenuanti - Riconoscimento di ulteriore attenuante in appello - Corrispondente riduzione di pena - Necessità - Conseguente discesa della pena al di sotto del minimo edittale - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
Quando, su appello dell'imputato, al quale in primo grado sia stato inflitto il minimo della pena, con giudizio di equivalenza fra aggravanti e attenuanti, il giudice d'appello riconosca l'esistenza di una ulteriore circostanza attenuante, lo stesso giudice deve necessariamente formulare un nuovo, motivato giudizio di comparazione e, ove pure ritenga di non modificare quello espresso dal primo giudice, deve comunque operare, ai sensi dell'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., la riduzione di pena corrispondente alla nuova circostanza attenuante, nulla rilevando che, in tal modo, la pena da infliggere risulti inferiore al minimo edittale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)